D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
(S.O. n. 4/L alla Gazz. Uff. n. 5 dell'8 gennaio 1998)
Art. 13
Ravvedimento
Ultima Modifica: L. 13 dicembre 2010, n. 220
Decorrenza: Dal 1° febbraio 2011
1. La sanzione è ridotta (2), sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo (3) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; (4)
b) ad un ottavo (5) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un decimo (6) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo (6) del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (7) con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. [4. ...]
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. Note:
(1) Vedasi l'art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, circa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative per correggere errori ed omissioni.
(2) Vedasi: - l'art. 1, comma 3, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, secondo cui le riduzioni delle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta in corso al 17 giugno 2005 e al periodo d'imposta precedente; - l'art. 1, comma 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206, convertito dalla L. 17 luglio 2006, n. 234, secondo cui le riduzioni delle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano in caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo al periodo d'imposta in corso alla data dell'8 giugno 2006.
(3) Parole così sostituite alle precedenti “un dodicesimo” dall’art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220. Ai sensi del successivo comma 22, citato art. 1, L. n. 220/2010, la disposizione si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.
(4) Vedasi l'art. 34 ("Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti"), comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(5) Parole così sostituite alle precedenti “un decimo” dall’art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220. Ai sensi del successivo comma 22, citato art. 1, L. n. 220/2010, la disposizione si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011.
(6) Parole così sostituite “un dodicesimo” dall’art. 1, comma 20, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220. Ai sensi del successivo comma 22, citato art. 1, L. n. 220/2010, la disposizione si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011. (7) Il saggio degli interessi legali è determinato con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 1284 del Codice civile.