Compenso Amministratore Srl, foglio di calcolo gratuito compenso socio lavoratore, cassa prevalente, gestione separata amministratore società
 
    
Compenso Amm.re  
 
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Compenso erogato al socio amministratore
Uno dei pareri o quesiti fiscali che si presenta con ricorrenza, consiste nella richiesta da parte del cliente di esposizione della disciplina giuridica, fiscale e previdenziale inerente i compensi (chiamati in gergo tecnico anche “Emolumenti agli Amministratori”) erogati da una società agli amministratori.
Spesso si verifica che gli amministratori siano anche soci  del soggetto giuridico che eroga il compenso (s.n.c., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a., aps, enti, cooperative) e la condotta fiscale amministrativa che sovente si adotta consiste nella erogazione di compensi con periodicità mensile, ricorrendo alla emissione di busta paga, nella quale vengono computati i contributi previdenziali (gestione separata I.N.P.S. pari nell’anno di competenza 2011 al 26,72% del reddito imponibile, di cui 2/3 a carico della società ed 1/3 a carico del socio amministratore) e le ritenute in capo al socio amministratore per le quali la società assume il ruolo di sostituto d’imposta.
In altri casi, invece, quando una società è neo costituta, è nel primo periodo di imposta (nei primi dieci mesi di vita) o la sua attività ha iniziato di recente a generare introiti, l’imprenditori o l’assemblea dei soci, chiedono parere fiscale o consulenza fiscale diretta a determinare la sostenibilità dei compensi ai soci amministratori. In altri termini, il management della società (spesso S.r.l o S.p.a) ci chiede di elaborare fogli di calcolo evoluti come quello sottostante, attraverso i quali inserendo alcuni dati reddituali di input, possano essi stessi determinare il compenso che può essere erogato ai soci amministratori tenendo conto del peso contributivo in capo all’ente e del gettito fiscale che è tenuto a sostenere il socio amministratore.
Il foglio di calcolo sottostante è un tipico esempio del lavoro di pianificazione fiscale che OmniaTax con i propri Partners è sovente chiamata ad espletare. Il foglio di calcolo in esame risponde alle esigenze  di tre  società s.r.l. (senza alcuna partecipazione tra le stesse) che hanno in comune alcuni soci amministratori. Ogni singola s.r.l. ha la necessità di determinare il peso contributivo inerente il compenso che eroga ai propri soci amministratori, la sostenibilità del compenso stesso rispetto al risultato operativo (utile di esercizio o intermedio) di converso gli amministratori hanno la necessità di conoscere il peso fiscale e contributivo che devono affrontare.
Riepilogo dei quesiti ai quali risponde il foglio di calcolo:
Quale è il compenso da erogare ai soci amministratori che la società può sostenere a fronte del risultato di esercizio conseguito?
Quale è l’ammontare dei contributi a carico della azienda?
Quale è l’ammontare dei contributi a carico del socio amministratore deducibile ai fini del reddito imponibile dello stesso? L’importo delle ritenute fiscali subite?

 

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Cassazione Civile Sent. n. 20886 del 05-10-2007  --  VISIT
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Tue 12/22/2009 @ 05:41
RATING: 

SENTENZA
Cassazione Civile Sent. n. 20886 del 05-10-2007
Svolgimento del processo
 
Con ricorso al Tribunale di Lecco il sig. B.M. espose che:
1. era inizialmente iscritto, quale amministratore della MERATE AUTO S.r.l., nella Gestione prevista dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26;
2. dal 1 gennaio 1997 si era iscritto anche nella Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore (per la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203);
3. a seguito della trasformazione della MERATE AUTO S.r.l. in S.p.a. (dal 30 settembre 1999), era venuto meno l'obbligo di questa seconda iscrizione, e le due iscrizioni erano divenute incompatibili: dichiarando che la sua attività prevalente era quella di amministratore della Società, aveva chiesto il mantenimento dell'iscrizione nella Gestione separata;
4. l'I.N.P.S., ritenendo la non incompatibilità tra le due iscrizioni, aveva notificato la cartella esattoriale anche per i contributi relativi alla prima iscrizione (Gestione speciale I.V.S.).
Ciò premesso, B.M., propose innanzi al Tribunale di Lecco opposizione avverso la cartella esattoriale.
Con sentenza del 18 settembre 2002 il Tribunale respinse l'opposizione. Con sentenza del 6 ottobre 2003 la Corte d'Appello di Milano respinse l'appello.
Premettendo che la questione in controversia è temporalmente limitata al periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 settembre 1999, il giudicante osserva su un piano generale che la Gestione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, ha la finalità di superare l'autonomia patrimoniale delle società a responsabilità limitata, nelle ipotesi in cui il socio amministratore svolga attività lavorativa. La Gestione separata prevista dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma  26, ha una duplice finalità: costituire una posizione previdenziale per attività svolta da soggetti sprovvisti di apposita Cassa, e nel contempo assicurare contribuzione in relazione ad attività produttiva di reddito riferibile a soggetti assicurati per altra attività.
Diversa è la funzione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, invocata dal ricorrente; questa norma disciplina non l'ipotesi in cui il soggetto svolga due distinte attività fonti di distinti redditi, bensì l'ipotesi in cui il soggetto svolga un'attività che, all'interno dell'impresa, potrebbe condurre all'iscrizione all'una od all'altra Gestione: in questa ipotesi, la scelta di una ed una sola fra le Gestioni astrattamente possibili è diretta ad evitare l'ingiusta duplicazione d'una contribuzione riferibile ad una sola fonte di reddito.
Nel caso in esame, lo stesso B. ha dichiarato che egli svolgeva l'attività di amministratore della MERATE AUTO S.r.l. con carattere di abitualità e prevalenza. Costituendo una confessione stragiudiziale, la dichiarazione fa piena prova, non scalfita dalle prove dedotte in sede giudiziale.
Per la Cassazione di questa sentenza B.M. ha proposto ricorso, articolato in un unico motivo; l'I.N.P.S. ha depositato procura; l'E.S.A.T.R.I. S.p.a. non si è costituito in giudizio.
 
Motivi della decisione
 
1. Denunciando violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 202, 203 e  208, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:
1.a. in base alla predetta normativa, il B. dal 1 gennaio 1997 risultava iscritto in due differenti posizioni previdenziali a favore dell'I.N.P.S.; la seconda iscrizione (nella gestione esercenti attività commerciali), aveva determinato la doppia iscrizione; ciò, fino al 30 giugno 1999, quando, con la trasformazione della MERATE AUTO S.r.l. in società per azioni, venne meno il suo obbligo di iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale;
1.b. finalità della iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 non è la duplicazione di iscrizioni, bensì l'estensione della copertura assicurativa previdenziale nei confronti di soggetti esclusi da ogni obbligo assicurativo;
1.c. poichè il versamento di contributi legittima il trattamento pensionistico, il doppio versamento da parte della stessa persona fisica per due gestioni assicurative a favore dello stesso istituto previdenziale determinerebbe il diritto a due diretti trattamenti pensionistici (in contrasto, in via generale, con i principi della previdenza pubblica); e determinerebbe, poi, la disparità di trattamento fra due soggetti gestori di società a responsabilità limitata, l'uno socio lavoratore e l'altro solo socio di capitale;
1.d. "se una persona esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa"; l'amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio può essere iscritto solo nella gestione (separata o commercianti) a cui sia riferibile l'attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente;
1.e. ciò è conforme al disegno del legislatore, che, con l'iscrizione unitaria, ha previsto il criterio di determinazione dell'iscrizione, costituito dall'attività prevalente; questo stesso criterio, introdotto solo con la L. 23 dicembre 662, 1996, n. ipotizza la possibilità dello svolgimento di due attività (amministratore e socio d'opera);
1.f. la stessa circolare I.N.P.S. 15 febbraio 1999 n. 32 e la nota del Ministero del Lavoro del 23 dicembre 1999 prevedono che sono assicurabili solo coloro che partecipano al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, restando esclusi i soci la cui prestazione lavorativa non presenti questi caratteri;
1.g. se l'attività prevalente legittima l'iscrizione nell'una o nell'altra gestione, come indicato nella L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, l'affermazione della sentenza impugnata è contraddittoria; l'I.N.P.S. avrebbe dovuto accertare l'attività prevalente, determinando a quale gestione il richiedente avrebbe dovuto essere iscritto; se i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dovessero iscriversi in entrambe le gestioni, la determinazione dell'I.N.P.S. (prevista dalla legge) di accertare la prevalenza, non avrebbe significato; nè significato avrebbe l'impugnazione dell'atto dell'Istituto da parte del soggetto interessato;
1.h. poichè è funzione dell'Istituto accertare l'attività prevalente, la dichiarazione del B. (che questi aveva formulato solo in via "precauzionale", come atto dovuto, in quanto espressione d'un obbligo imposto dalla legge per la domanda di iscrizione per i soci lavoratori delle società a responsabilità limitata) non poteva avere (come erroneamente ritenuto dal giudicante) valore confessorio;
1.i. anche nelle leggi istitutive dei sistemi previdenziali per altre tipologie di attività lavorative, l'obbligatorietà dell'iscrizione è prevista solo ove l'attività svolta sia prevalente.
 
2. Il ricorso è fondato.
 
3. E' da premettere che 3.a. la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, dispone quanto segue: "A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata, presso l'I.N.P.S., e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 49, comma 1, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al citato Testo Unico, art. 49, comma 2, lett. a, e gli incaricati di vendita a domicilio.....";
3.b. la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, sostituendo la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, dispone quanto segue:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia.....; b. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.....; c. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d. siano in possesso ..... di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli";
3.c. la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 dispone quanto segue: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all'I.N.P.S. decidere sull'iscrizione  nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".
 
4. Sul piano letterale è da osservare che:
4.a. la prima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26) riguarda i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo; la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, riguarda gli esercenti attività commerciale; la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 della riguarda i lavoratori autonomi che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria;
4.b. questa terza disposizione disciplina una situazione più generale, che, pur riguardando gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento, anche nell'ambito d'una pluralità di imprese ("anche in un'unica impresa"), di attività assoggettabili ad ogni forma di assicurazione obbligatoria ("diverse forme");
4.c. nell'ampio spazio delineato dalla lettera di questa disposizione rientra anche la situazione disciplinata dalla prima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma  26): i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo; anche a questi soggetti è pertanto applicabile l'indicato art. 1, comma 208: l'iscrizione nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale essi dedicano personalmente l'opera professionale in misura prevalente.
5. Da ciò, la funzione della disposizione: risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente), evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.
Il criterio unificante della "prevalenza" trova corrispondenza nei requisiti previsti, nell'ambito della stessa normativa (art. 1, comma 203), per l'iscrizione di coloro che esercitino attività commerciale (il carattere di abitualità e di prevalenza).
6. Ogni attività che rientra nell'ampio spazio delineato dall'art. 1, comma 208 ("i soggetti di cui ai precedenti commi") resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza: un obbligo di iscrizione, previsto dall'art. 1, comma 203 e non assoggettato a tale criterio non è ipotizzabile.
Di conseguenza, colui che chieda l'iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex L. 23 dicembre 1996, n.  662 (ove, peraltro, si presuppone che l'attività esercitata abbia il carattere della "prevalenza": comma 203), è assoggettato, nello svolgimento d'una pluralità di attività, al criterio della prevalenza.
7. Il carattere della prevalenza, costituendo criterio unificante, è (in se stesso) negazione della compatibilità della pluralità di iscrizioni.
8. Nei confronti dell'iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, "forma diversa di assicurazione obbligatoria" è anche quella disciplinata dalla "gestione separata" prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.
Anche fra queste due forme di iscrizione sussiste incompatibilità. 9. Il reiterato preoccupato riferimento, della sentenza impugnata, al "reddito" quale finalità della contribuzione e della disposta prevalenza, ed in particolare la ritenuta differenziazione fra la "situazione di coloro che svolgono due attività egualmente fonte di reddito" e "la posizione di coloro che lavorano all'interno di un'impresa la cui attività potrebbe determinare l'iscrizione sia alla gestione artigiani che a quella commercianti", non ha fondamento normativo (nè letterale nè funzionale).
Ed invero, come la prima, anche la seconda (ipotizzata) "situazione" (ove le attività con i conseguenti redditi si possono svolgere "anche" nell'ambito d'una pluralità di imprese) è costituita (a differenza di quanto negato dal giudicante) da "due attività egualmente fonte di reddito"; di conseguenza, "il pericolo d'una duplice contribuzione a fronte d'una sola fonte di reddito" non sussiste (sussiste invero la necessità - come il ricorrente riconosce, p. 13, di sommare i redditi).
10. La dichiarazione (formulata dal B. nella richiesta di iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex L. n. 662 del 1996) di svolgere la sua attività con carattere di abitualità e prevalenza, in quanto domanda di iscrizione per i soci lavoratori delle società a responsabilità limitata, è adempimento d'un obbligo di legge (nè il suo oggetto è un fatto da far valere contro il dichiarante). Pertanto il suo ritenuto valore confessorio non sussiste.
10. E' da affermare quanto segue:
"In applicazione della Legge 3 giugno 1975 n. 160, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza;
nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'I.N.P.S. decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente". 11. Il ricorso deve essere accolto. Con la Cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà l'indicato principio (sub "10"), nel contempo provvedendo a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
 
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
 
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2007 
 
L. 03/06/1975 n. 160, art. 29 
 
L. 23/12/1996 n. 662, art. 1 
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Ris. n. 132/E del 4 aprile 2008 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso Irap - Deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori   --  DOWNLOAD
 Hits: 34 Updated:
Fri 11/06/2009 @ 04:50
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Ris. n. 132/E del 4 aprile 2008 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso Irap - Deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori - Art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 - Interpello ai sensi dell’art. 11 della L. n. 212 del 2000
Quesito
 
    La società istante, costituita sotto forma di Srl, ha qualifica di impresa artigiana in quanto la maggioranza dei soci, che   detengono complessivamente una quota di partecipazione al capitale superiore al 50 per cento, svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.
    Due soci svolgono anche funzioni di amministratori della società ed in relazione a tale attività risultano iscritti alla gestione separata INPS, nella quale versano una contribuzione ridotta in quanto iscritti anche alla gestione previdenziale prevista per gli artigiani.
    I compensi percepiti in relazione all’attività di amministratore sono trattati, sotto il profilo fiscale, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
    Tenuto conto di tale assimilazione, l’istante chiede se con riferimento ai costi sostenuti dalla società per gli uffici di amministratore, sia possibile fruire delle deduzioni Irap previste per i costi del lavoro sostenuti in relazione a   personale   dipendente   impiegato   a   tempo indeterminato dall’articolo 11, comma 1, lettera a) numeri 2 e 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
 
    Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
 
    Tenuto conto dell’assimilazione che è stata prevista dal legislatore tra i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti ed i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, la società istante esprime l’avviso che anche in relazione a tali ultimi costi sia possibile fruire delle deduzioni Irap disposte dall’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 4, per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.
    Con riferimento alla condizione che il rapporto di lavoro venga intrattenuto a tempo indeterminato, l’istante fa presente   che   tale caratteristica può essere attribuita anche agli incarichi di amministratore resi dai propri soci nella società, in quanto l’incarico viene espletato dai soci con carattere di continuità ed inoltre la qualifica di socio della società non è soggetta a termine finale.
 
    Parere della Direzione
 
    L’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore, nonché in relazione ad altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
    Tale qualificazione fiscale introdotta dall’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comporta che ai fini della determinazione dei redditi compresi nelle somme attribuite a tali soggetti trovino applicazione le medesime regole previste per la determinazione dei redditi da lavoro dipendente.
    L’assimilazione disposta dal legislatore al fine di stabilire il trattamento fiscale applicabile ai predetti compensi non implica, tuttavia, una generale equiparazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai rapporti di lavoro dipendente.
    La circolare n. 57/E del 18 giugno 2001, punto 7.2, ha chiarito che l’assimilazione concerne le modalità  di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
    Proprio in ragione della diversa natura delle due tipologie di contratto si ritiene, pertanto, che in relazione ai costi sostenuti per rapporti di collaborazione non sia possibile beneficiare delle deduzioni dalla base imponibile Irap disposte dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in relazione a contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
    Nella disciplina dell’IRAP vige, infatti, un generale principio di indeducibilità del costo del lavoro valevole sia nei confronti dei soggetti (imprese ed esercenti arti e professioni) che determinano analiticamente la base imponibile - sia nei confronti dei soggetti (enti non commerciali e pubbliche amministrazioni) che, ai fini del calcolo dell’imposta, fanno ricorso al metodo retributivo.
    In deroga a tale principio, l’articolo 11, comma 1, lettera a) n. 2 e 4 del D.Lgs n. 446 del 1997 stabilisce la deducibilità di un importo pari ad euro 4.600 (5.000 per il periodo d’imposta 2007), su base annua, per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nonché dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
    Le citate previsioni normative introdotte con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) al fine di ridurre la tassazione Irap del costo del lavoro, trovano applicazione a condizione che l’impresa, nel corso del periodo d’imposta, abbia avuto in forza lavoratori dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato.
    Tale condizione non risulta realizzata con riferimento ai   costi sostenuti dall’impresa in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
    Conformemente al parere espresso dalla Direzione Regionale delle Marche, si precisa, pertanto, che le deduzioni previste dall’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2 e 4, del D.Lgs. n. 446 del 1997 non possono trovare applicazione in relazione a rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, per quanto oggetto della presente istanza di interpello, in relazione a compensi corrisposti ai propri soci   per l’attività di amministratore.
 
                                                                ***
    Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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Sent. n. 13478 del 30 ottobre 2001 (ud. del 10 novembre 2000) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Cantillo, Rel. Cicala Reddito di impresa -   --  DOWNLOAD
 Hits: 14 Updated:
Fri 11/06/2009 @ 04:34
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Sent. n. 13478 del 30 ottobre 2001 (ud. del 10 novembre 2000)  della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Cantillo, Rel. Cicala  Reddito di impresa - Costi - Deducibilità (in tutto o in parte) - Inerenza e congruità - Necessità - Irregolarità delle scritture contabili - Vizi negli atti giuridici di impresa - Necessità - Non sussiste - Compensi agli amministratori di S.n.c. - Deducibilità dei compensi   erogati   agli amministratori soci e non - Assenza di una loro determinazione ancorata a vincoli legali - Sproporzione tra compensi e volume di   affari   - Rettificabilità - Ammissibilità - Artt. 62 e 75 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Reddito di impresa - Costi - Inerenza - Onere della prova - Grava sul contribuente - Art. 75 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Art. 2697 del codice civile Reddito di impresa - Spese di rappresentanza - Inerenza - Valutazione - Parametro - Congruità in ordine alla quantità degli affari trattati - Logicità - Sussiste - Artt. 74 e 75 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
 
    Massime - L'Amministrazione finanziaria può valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni procedendo alla loro rettifica anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio di impresa, e di conseguenza negare la deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (nel caso di specie si è chiarito che, in tema di compensi erogati agli amministratori di una S.n.c., l'Amministrazione finanziaria non è vincolata alla misura indicata in delibere sociali o contratti, ben potendo rideterminare l'ammontare del compenso in relazione al volume di affari della società).
    In tema di accertamento delle imposte sui   redditi   spetta   al contribuente dimostrare la deducibilità dal reddito di impresa dei costi sostenuti (nel caso di specie il contribuente doveva dimostrare l'inerenza all'attività di impresa di due fuoristrada).
    Non è irrazionale valutare la congruità delle spese di rappresentanza e generali diverse in relazione alla quantità degli affari trattati.
    Fatto - L'Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo articolato in quattro punti avverso la sentenza n. 38 del 15 luglio 1997 con cui la Commissione tributaria regionale per la Toscana rigettava l'appello dell'ufficio imposte dirette di Prato avverso la pronuncia che in primo grado aveva accolto gran parte delle deduzioni della C.A. S.p.a. contro la rettifica della dichiarazione Modello 760 presentata dalla società e relativa all'imponibile Irpeg ed Ilor per l'anno 1988. La sentenza di secondo grado accoglieva invece uno dei profili dell'appello della contribuente, rigettando gli altri.
    La contribuente resiste con controricorso ed un motivo di ricorso incidentale.     Diritto - L'Amministrazione deduce violazione di legge [art. 360, n. 3), del codice di procedura civile] e difetto di motivazione [art. 360, n. 5), del codice di procedura civile] in relazione all'art. 75 del D.P.R. n. 917/1986. Essa lamenta che la Commissione tributaria regionale per la Toscana   abbia   ritenuto   l'inerenza   all'attività   di   impresa    di lire 13.235.000 per l'acquisto di una valigia, vini e spese di ristorante [punto a)], lire 2.733.000 di spese postali e telegrafiche [punto b)], ammortamenti per lire 13.235.000 e spese di carburante per lire 2.106.000 relativi a due R.R. [punto c)], lire 350.000.000 di compensi   per l'amministratore [punto d)].
    Il ricorso merita accoglimento in ordine al profilo relativo ai compensi agli amministratori, che il giudice tributario ha ritenuto non sindacabili da parte dell'Amministrazione quando risultino regolarmente deliberati.
    È invece convinzione di questa Corte che l'Amministrazione finanziaria ben può valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e procedere a rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio di impresa, e di conseguenza negarela deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa. Pertanto, la deducibilità ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 917 del 1986 dei compensi degli amministratori, soci e non soci, delle società in nome collettivo non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere sociali o contratti (Cass., 27 settembre 2000, n. 12813, in "il fisco" n. 48/2000, pag. 14418, n.d.r.; nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ingiustificata la nomina ad amministratori di cinque soci ed eccessivo l'importo dei compensi - complessivi 300 milioni a fronte di ricavi per 1.356 ed aveva affermato la legittimità della riduzione, operata dall'ufficio, a lire 30 milioni del compenso di ciascun amministratore deducibile dal reddito).
    Del pari insufficientemente motivata è la deducibilità delle spese relative a due fuoristrada, cioè a due mezzi di trasporto di cui dovrebbe essere dimostrata dal contribuente l'inerenza alle attività dell'azienda.
    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la prova della deducibilità dal reddito di impresa dei costi spetta al contribuente (Cass., 2 settembre 1995, n. 9265, in banca dati "il fiscovideo", n.d.r.).
    I residui profili della pronuncia di secondo grado,   contestati dall'Amministrazione, sono invece adeguatamente motivati. In effetti non è irrazionale valutare la congruità delle spese di rappresentanza e generali diverse in relazione alla quantità degli affari trattati (Cass., 27 novembre 2000, n. 15268; Cass., 8 giugno 2000, n. 7803; Cass., 19 maggio 2000, n. 6502, le ultime due, rispettivamente, in "il fisco" n. 36/2000, pag. 11171 e n. 41/2000, pag. 12402, n.d.r.); ed è altresì adeguato il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 917/1986 per quanto attiene alle spese postali.
    Con l'unico motivo di ricorso incidentale la contribuente denuncia violazione dell'art. 59 del D.P.R. n. 917/1986 e difetto di motivazione [art. 360, nn. 3) e 5), del codice di procedura civile], lamentando che i giudici di merito abbiano disatteso la sua tesi secondo cui le rimanenze di magazzino dovevano essere considerate "prodotti in corso di lavorazione" e non "semilavorati" da cedersi a terzi.
    Il giudice di appello ha però esattamente considerato come   la distinzione da prodotti in lavorazione e semilavorati non sia intrinseca e merceologica, ma discenda dalla attività economico-imprenditoriale del contribuente. Per una fabbrica di vestiti il panno è un prodotto in corso di lavorazione, mentre per una fabbrica di tessuti è un semilavorato.
    Muovendo da questa esatta premessa il giudice di merito ha argomentato dalla quantità di prodotto "incompleto" che risultava ceduto con regolari fatture e, trovandolo esiguo, ne ha argomentato che i beni in questione fossero in corso di lavorazione.
    Si tratta di una deduzione logica non sindacabile in questa sede. Il motivo di ricorso incidentale deve dunque essere rigettato.
     P.Q.M. - La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale per quanto di ragione; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rimette la controversia alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, che deciderà anche per le spese.

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Sent. n. 17 del 23 marzo 2000 (ud. del 13 gennaio 2000) della Comm. trib. prov. di Treviso, Sez. VII - Pres. Toppan, Rel. Deli Ilor - Deduzioni - Soci  --  DOWNLOAD
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Sent. n. 17 del 23 marzo 2000 (ud. del 13 gennaio 2000) della Comm. trib. prov. di Treviso, Sez. VII - Pres. Toppan, Rel. Deli Ilor - Deduzioni - Società di persona - Soci - Compenso percepito in qualità di socio amministratore - Superiore a quello percepito in qualità di socio - Elemento decisivo ai fini della determinazione dell'attività prevalente - Non sussiste - Tempo impiegato nell'attività - Rilevanza - Sussiste - Art. 120, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 917
 
    Massima - Il maggior ammontare del compenso percepito dal socio nella qualità di amministratore non costituisce prova che   l'attività   di amministratore è prevalente rispetto alle restanti   attività   svolte nell'impresa in qualità di socio; a tal fine, assume, invece, rilevanza il tempo impiegato nello svolgimento delle attività.
(Oggetto della controversia: avviso di accertamento Ilor anno 1992)     Fatto e diritto - Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento emesso dal Centro di servizi di Venezia con il quale l'ufficio convenuto aveva rettificato - ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 - il reddito imponibile dichiarato ai fini Ilor dalla ditta "B. infissi S.a.s. di B.F. e C." per l'esercizio 1992, riprendendo a tassazione la deduzione che era stata fatta per il socio B.F.
    La rettifica trae origine da una segnalazione del Centro informativo del Dipartimento delle Entrate nella quale si evidenziava che il predetto socio aveva dichiarato redditi di lavoro autonomo per lire 86.400.000, con la conseguenza che non poteva dirsi prevalente l'attività personale prestata dallo stesso nell'ambito della medesima società.
    Il ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento e l'ufficio delle Entrate di Treviso si è costituito in giudizio resistendo alla pretesa.
    La Commissione ritiene che il ricorso non sia fondato.
    Il tema in discussione riguarda l'applicazione dell'art. 120 del D.P.R. n. 917/1986. Tale norma autorizza la deduzione, dal   reddito d'impresa delle società di persone ai fini dell'Ilor, di una quota del reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente.
    Questa deduzione, ovviamente facoltativa, è con ogni evidenza un beneficio per il contribuente.
    In questo contesto chi vuole utilizzare tale facoltà tuttavia l'onere di provare i presupposti che ne legittimano la ricorrenza, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 del codice civile.
    Nel caso in esame l'ufficio ha fermamente contestato la sussistenza dei presupposti invocati dal ricorrente.
    In particolare si è evidenziato come l'attività di amministratore "comportando un considerevole dispendio di tempo di energie" almeno in via presuntiva appare prevalente rispetto all'attività prestata come socio.
    Questa conclusione - sottolinea l'ufficio resistente   -   risulta giustificata soprattutto perché vi è una notevole sproporzione in termini reddituali visto che la attività ritenuta prevalente ha generato reddito notevolmente inferiore rispetto all'altra attività di amministratore della società.
    Questi rilievi - osserva la Commissione - non sono certo decisivi per decidere quale sia l'attività prevalente.
    Nel caso in esame c'è una circostanza di fatto - pacifica   e indiscutibile - che consente, invece, di affermare   la   prevalenza, quantomeno in termini di tempo impiegato, della attività lavorativa svolta dal socio.
    E' innanzitutto pacifico che questi effettivamente svolgeva, e svolge, un'attività   operativa   all'interno   dell'azienda   occupandosi    della progettazione, dei lavori di officina e di preparazione dei macchinari, seguendo infine il trasporto e il montaggio finale dei prodotti.
    Trattandosi di una impresa   artigiana   l'attività   amministrativa dell'impresa risulta indubbiamente meno impegnativa rispetto all'attività di chi segue l'intero ciclo produttivo in prima persona.
    Il parametro "tempo", che secondo questa Commissione è l'elemento decisivo, secondo logica, induce a ritenere come occupazione prevalente quella del socio lavoratore rispetto a quella di socio amministratore.
    Attesa la natura della lite sussistono giustificati motivi   per compensare le spese.
 
    P.Q.M. - Accoglie il ricorso. Spese compensate.
 

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Dec. n. 1990 del 18 gennaio 1989 (ud. del 26 maggio 1988) dellaComm. trib. I grado di Belluno - Ilor - Deduzioni - Compensi agli  amministratori - Società in nome collettivo - Mancata deliberazione  della nomina formale degli amministratori - Individuazione di fatto, tra i soci, dell'amministratore - Deduzione dei soli compensi corrisposti a costui - Ammissibilità.  (D.P.R. n. 597/1973, Art. 59; D.P.R. n. 917/1986, Art. 62)

Massima - In mancanza di una delibera apposita che abbia formalmente provveduto alla nomina degli amministratori, in una società di persone, non potendosi ammettere che la società stessa abbia operato senza giovarsi di persona abilitata ad una tale funzione, si deve concludere che la finzione di cui trattasi sia stata posta in essere da quello dei soci che in simile posizione abbia praticamente agito nell'ambito dell'impresa, così come è dato individuazione attraverso i documenti aziendali. Pertanto, si deve riconoscere che, almeno relativamente agli importi per compensi ad esso corrisposti nella precipua veste, competa la deduzione dal reddito della società, esclusione fatta,beninteso, per quegli altri compensi pure fatti figurare come corrisposti ad altri soci ai quali non si può riferire la qualifica di amministratori.

Fatto - Il ricorrente propone istanza di ricorso avverso avviso di accertamento n. 30 d'ordine del 1987 dell'Ufficio II.DD. di Belluno che eleva il reddito del 1983 da lire 132.725.000 a lire 223.836.000 in quanto non vengono riconosciuti i costi inerenti ai compensi per gli amministratori pari a lire 90.000.000, alle spese non di competenza dell'esercizio pari a lire 1.110.803 e non riconoscono le ulteriori deduzioni ILOR previsti dall'art. 13 della legge n. 72 del 19 marzo 1983.
    In estreme sintesi, l'Ufficio II.DD. di Belluno sostiene, per ciò che concerne i costi relativi ai compensi per gli amministratori, che:
      1 - non vi è stata nessuna nomina di amministratori;
      2 - tale compenso di configura, di fatto, ad una mera remunerazione di tutti i soci della società.
    Questo costo, quindi, secondo l'Ufficio non può essere considerato deducibile ai sensi del 1° comma dell'art. 59 del D.P.R. 597/73.
    Mentre per quanto riguarda i costi non di competenza dell'anno 1983, l'Ufficio II.DD. rinvia integralmente a quanto riportato a pag. 3 del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Belluno in data 15/10/84 pr. n. 6363.
    Il ricorrente propone istanza per il mancato riconoscimento dei costi sostenuti come compenso agli amministratori e la non riconosciuta spettanza dell'ulteriore deduzione ILOR.
    Per quanto concerne il primo punto il ricorrente, dopo aver ricordato l'art. 2298 del C.C. che regola la rappresentanza nella s.n.c. e l'art. 2257, sempre del C.C., secondo il quale l'amministratore, salvo patto contrario, spetta a tutti i soci in modo disgiunto, sostiene che il caso in esame rientra nella fattispecie del 3 comma dell'art. 59 del D.P.R. 597/73 e quindi tali compensi sono perfettamente deducibili dal reddito della società di persone. In  definitiva, aggiunge il ricorrente, salva diversa pattuizione, tutti i soci di una società in nome collettivo sono amministratori per definizione ed allega, a suffragio di tali tesi, copie di "3 studi di eminenti tributaristici", e lo statuto della società.
    Per ciò che attiene il mancato riconoscimento dell'ulteriore deduzione ILOR, ex art. 13 Legge 72/83, il ricorrente precisa che la società oltre al commercio all'ingrosso (attività per la quale non è prevista tale agevolazione) svolge anche l'attività di commercio al minuto, di rappresentanza ed è anche iscritta alle imprese artigiane.
Per quest'ultime attività è chiaramente prevista tale agevolazioni e quindi la società, ribadisce il ricorrente, ritiene di avere diritto alla predetta ulteriore deduzione anche in considerazione del fatto che la Legge non prevede distinzioni tra le imprese che svolgono le attività per le quali si è inteso concedere le agevolazioni e quelle miste.
    L'Ufficio, con le note prot. n. 2482 del 14 maggio 1988, ribadisce la correttezza del suo operato e chiede, di conseguenza, il rigetto del ricorso.
Diritto - Osserva la Commissione, dopo ampio e approfondito dibattito, che l'istanza del ricorrente è meritevole di essere parzialmente accolta. In estrema sintesi, per quanto riguarda il costi relativi ai compendi degli amministratori (lire 90.000.000), se da un lato manca qualsiasi deliberazione dei soci della società dalla quale possa desumersi quali sono i soci che, oltre all'attività lavorativa prestata a favore della società svolgono anche la finzione di amministratori, dall'altro non è possibile concretamente ipotizzare una qualsiasi società commerciale senza un amministratore.
    Da tutta la documentazione presentata ed anche dall'evoluzione storica della società " Z.M. di Z.M. & C. s.n.c.", la Commissione individua nella persona di Z.M. il solo amministratore della società medesima (così come viene anche chiaramente evidenziato dall'art. 4 dei patti sociali) e quindi riconosce come deducibile dal reddito della società, sulla base del 3 comma dell'art. 59 del D.P.R. 597/73, solo il suo compenso. Gli altri compensi assegnati agli altri soci devono essere inquadrati, invece, come remunerazione per l'attività di lavoro da loro prestata e quindi rientrano indiscutibilmente nel 1° comma dell'art. 59 del D.P.R. e come tali sono indeducibili dal reddito della società.
    Per quanto attiene il mancato riconoscimento delle ulteriori deduzioni ai fini ILOR previste dall'art. 13 della Legge n. 72 del 19 marzo 1983, la Commissione accoglie il ricorso in quanto ritiene che la società in oggetto abbia diritto all'ulteriore deduzione ai fini ILOR.
Infatti, la norma in questione, elenca solo i soggetti economici che hanno diritto a tale agevolazione fiscale. Non accenna alle aziende che esercitano contemporaneamente attività che rientrano nella agevolazione e attività che ne sono escluse, né tantomeno si parla di aziende con attività prevalente. Dato che la società in questione è iscritta all'albo delle imprese artigiane, esercita l'attività al dettaglio ed esplica altresì attività di intermediazione commerciale, attività tutte incluse nell'art. 13 della Legge n. 72 del 19 marzo 1983, la Commissione ritiene la "Z. s.n.c." idonea ad usufruire dell'ulteriore deduzione ILOR.
P.Q.M. - La sezione decide di accogliere parzialmente il ricorso riconoscendo deducibile dal reddito della società solamente il compenso pagato all'unico socio amministratore Z.M. Si accoglie altresì la spettanza dell'ulteriore deduzione prevista dall'art. 13 L. 72/83.
Respinge nel resto.
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